La rescissione della compravendita produce effetti retroattivi sulla restituzione delle somme. Corte di Cassazione, Sez. II civile - Sentenza 20 marzo 2009, n. 6891.
La pronuncia di rescissione produce due effetti: a) un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno più eseguirsi né dall'una né dall'altra parte; b) un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere dall'altra.
L'effetto liberatorio si manifesta ex nunc e risponde al carattere costitutivo della pronuncia, l'effetto restitutorio, viceversa, non può che imporsi retroattivamente: le cose ricevute devono quindi essere restituite con tutti gli accessori e le utilità che frattanto esse abbiano prodotto e sulle somme ricevute, e da restituire, devono cosi corrispondersi gli interessi legali dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute e non dalla domanda giudiziale.
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