“Identità concettuale tra il 52 c.p. e il 2044 c.c., non comporta identità probatoria”. Corte di Cassazione, Sez. III civile - sentenza 25 febbraio 2009, n.4492.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2044 c.c. e dell’art. 52 c.p. è necessario provare pienamente la sussistenza della legittima difesa poiché mentre nel giudizio penale la semipiena probatio in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art. 530 comma 3 c.p.p., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto su cui incombe il relativo onere della prova .
Poiché la scriminante della legittima difesa costituisce elemento negativo di un fatto illecito di per sé perfetto ex art. 2043 c.c. il dubbio sull’esistenza dei relativi presupposti a favore dell’una o dell’altra parte si risolve in mancanza assoluta di prova sull’esistenza degli elementi costitutivi della stessa scriminante.

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