In materia di silenzio rifiuto: è possibile invocare il rito speciale di cui all’art. 21 bis della legge n° 1034 del 1971 nelle sole materie appartenenti alla giurisdizione del g.a.. Consiglio Di Stato, Sez. V – sentenza 25 febbraio 2009, n° 1116.
Al silenzio illegittimamente serbato dalla P.A. si può reagire invocando il rito di cui all’art. 21 bis della legge T.A.R. soltanto nel caso in cui l’inerzia ingiustificata involga una materia attinente alla giurisdizione del g.a.; diversamente, il ricorso de quo è improponibile, come tale, inammissibile. Pertanto, non si può applicare il meccanismo previsto dal legislatore per il silenzio inadempimento a fronte di atti di conferimento di incarichi dirigenziali, la conoscibilità dei quali – in sede giudiziaria – spetta al g.o., in ossequio a quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. n° 165/01.
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