Il ritardo inescusabile nella consegna dell’offerta azzera la legittimazione a contestare gli esiti di gara. Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 23 marzo 2009 n. 1746.
Nelle procedure ad evidenza pubblica la violazione del termine perentorio di presentazione dell’offerta, che non sia giustificata da cause di forza maggiore, preclude inevitabilmente all’aspirante concorrente l’ammissione alla gara.
Il soggetto non ammesso alla gara per aver violato il termine di presentazione dell’offerta è privo di legittimazione a ricorrere avverso gli esiti della gara nei confronti della quale egli non può vantare alcun interesse giuridicamente tutelabile, neppure quello strumentale al rinnovo della procedura.
Nei procedimenti di gara la legittimazione a ricorrere, ossia l’elemento di congiunzione tra il soggetto ricorrente e l’interesse materiale di cui vanta la titolarità, è data dalla qualità di partecipante.
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