Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di pace: “l’invio a mezzo posta dell’atto equivale al deposito in cancelleria, ma solo dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere”. Cass. Civ. Sez. Un. - sentenza 4.03.2009 n. 5160
“Non è giuridicamente inesistente, bensì affetta da mera irregolarità, la costituzione davanti al Giudice di pace effettuata attraverso l’invio dell’atto a mezzo posta; il deposito, infatti, spiegherà i suoi effetti solo dalla data del raggiungimento dello scopo cui è preordinato, ossia dalla ricezione dell’atto da parte del cancelliere”.
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