La legittima difesa nel diritto civile - Corte di Cassazione, Sez. III civile - sentenza 25 febbraio 2009, n.4492.
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 2044 c.c. e dell’art. 52 c.p. è necessario provare pienamente la sussistenza della legittima difesa poiché mentre nel giudizio penale la semipiena probativo in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art. 530 comma 3 c.p.p., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto su cui incombe il relativo onere della prova .
2. Poiché la scriminante della legittima difesa costituisce elemento negativo di un fatto illecito di per sé perfetto ex art. 2043 c.c. il dubbio sull’esistenza dei relativi presupposti a favore dell’una o dell’altra parte si risolve in mancanza assoluta di prova sull’esistenza degli elementi costitutivi della stessa scriminante.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.