Il giudice amministrativo di rinvio deve astenersi quando ha già conosciuto della causa in un altro grado del processo - Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - sentenza 25 marzo 2009 n. 2.

Va rivisto l’orientamento seguito in passato che escludeva l’applicabilità della disposizione di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c. (che fa obbligo al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto della causa in un altro grado del processo) allorquando fosse lo stesso ufficio giudiziario che aveva reso la pronuncia originaria a doversi pronunciare nuovamente nell’ambito dello stesso grado oggetto di riedizione, piuttosto che in seno ad un nuovo e diverso grado di giudizio; deve invece ritenersi che l'esigenza di proteggere l'imparzialità del giudice impedisce che quest'ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi così, propriamente, un "pregiudizio" contrastante con l'esigenza Costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni formatesi in occasione dell'esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del giudizio.
L'art. 51 n. 4 c.p.c. (che fa obbligo al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto della causa in un altro grado del processo) trova applicazione nel caso di annullamento della sentenza con rinvio, atteso che l’alterità del giudice in sede di giudizio di rinvio costituisce applicazione del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo; tale principio impedisce allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa.
L'art. 51 n. 4 c.p.c. (che fa obbligo al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto della causa in un altro grado del processo) si applica anche al giudizio di revocazione di una sentenza, ancorché il ricorso per revocazione possa fondarsi anche solo su errore dei sensi, non di apprezzamento; in tal caso, infatti, sussistono ragioni che inducono ad escludere che di tale giudizio possa conoscerne la stessa persona fisica che ha pronunciato la sentenza impugnata, ben potendo la cd. forza della prevenzione svolgere un ruolo decisivo nella fase rescindente.
L'art. 51 n. 4 c.p.c. (che fa obbligo al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto della causa in un altro grado del processo) non si applica nel caso di opposizione di terzo, posto che, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice che ha pronunciato la sentenza poi impugnata con la opposizione di terzo di partecipare alla decisione sull'opposizione medesima è consentita dall'art. 405 dello stesso codice, secondo cui competente a conoscere dell'opposizione è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta.
L'art. 51 n. 4 c.p.c. (che fa obbligo al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto della causa in un altro grado del processo) non è applicabile nei confronti del giudice della fase cautelare che poi partecipi alla decisione di merito, non essendo configurabile in tale ipotesi alcuna incompatibilità che imponga l'obbligo di astensione.

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