Casalinghe: lavoratrici come chiunque eserciti un’attività suscettibile di valutazione patrimoniale, hanno diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Corte di Cassazione, sez. III civile – sentenza 19 marzo 2009 n° 6658.
La casalinga esercita un’attività suscettibile di valutazione economica, relativa al coordinamento della vita familiare, oltre che al mero svolgimento delle faccende domestiche; pertanto, il danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. sarà risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico, proprio per la perdita che la casalinga, nel caso di specie a seguito di un sinistro stradale, ha subito a causa della riduzione della propria capacità lavorativa.
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