Responsabilità professionale del medico: “il chirurgo non è responsabile ove il paziente, anche a causa della situazione clinica antecedente l’operazione, non risulti totalmente pago del risultato ottenuto” – Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza n. 5735 del 10 marzo 2009 .
L’alterazione dell’integrità psicofisica del paziente, valutata in misura pressoché irrilevante, non è attribuibile alla responsabilità professionale dell’operatore medico allorquando questi sia comprovatamente intervenuto su di un’area già compromessa da un trauma pregresso. In questi casi, infatti, i lievi danni lamentati dal paziente debbono ritenersi privi di qualsiasi collegamento causale con l’operato del chirurgo.
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