Applicazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum” in materia di sinistri stradali. Corte di Cassazione, Sez. III Civile – sentenza 20 febbraio 2009, n. 4235.

Nel caso in cui sia stata proposta domanda risarcitoria nei confronti di più soggetti ed il giudice ritenga uno solo di questi esclusivo responsabile dell’evento dannoso e contro di cui pronunci condanna all’integrale risarcimento, il danneggiato per ottenere in appello anche la condanna di colui che il primo giudice aveva ritenuto esente da responsabilità (e al quale, invece, il giudice del gravame ha attribuito, a seguito di altrui appello, la corresponsabilità dell’evento), ha l’onere, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di riproporre in appello la domanda anche nei confronti di questo, altrimenti quella sua originaria si intende rinunciata ed il giudice d’appello correttamente pronunzia condanna di parziale risarcimento solo nei confronti di colui che era stato in primo grado condannato a risarcire il danno per intero.

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