Diritto alla salute e non ad essere in salute: per il trattamento sanitario di alimentazione artificiale occorre il consenso espresso del paziente. TAR Lombardia- Milano – sentenza 22- 26 gennaio 2009, n. 214.
“Il Tribunale Amministrativo Regionale ritiene necessario un consenso esplicito del paziente in stato vegetativo permanente, il quale debba essere alimentato ed idratato artificialmente. Tale trattamento, equipollente alle cure terapeutiche, richiede, al pari di queste, l’applicabilità del consenso. Quest’ultimo si manifesta nella conoscenza di prestazioni opportune e di pratiche medico-scientifiche. Dal punto di vista procedurale, statuisce che è da considerarsi illegittimo il provvedimento della Regione, segnatamente Lombardia, ostativo alla sospensione del trattamento stesso artificialmente azionato da parte delle strutture sanitarie coinvolte, nei confronti di un paziente allorchè il provvedimento del giudice, con efficacia propria di giudicato, abbia accertato il rifiuto dell’interessato a ricevere tale genere di accanimento terapeutico. L’Amministrazione Sanitaria, pertanto, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza, sarà tenuta ad indicare la Struttura Sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali da renderla "confacente" agli interventi ed alle prestazioni strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, donde evitare all’ ammalato coinvolto in prima persona, ovvero se incapace a chi ne fa le veci, di indagare, in prima persona, quale struttura sanitaria appoggiarsi, quale sia la meglio equipaggiata in tal senso.“
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