Il provvedimento di revoca – T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III - sentenza 9 marzo 2009 n. 2372.

L’art 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 (secondo cui "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato") si applica anche alla attività discrezionale della Amministrazione.
Non può essere annullato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto che non sia stato preceduto dall’avviso di inizio del procedimento alla ditta aggiudicataria ove risulti che la revoca sia stata motivata con riferimento mancanza di risorse finanziarie; infatti, rispetto a tale motivazione, che riguarda la possibilità per la stazione appaltante di poter assumere gli impegni contrattuali, qualsiasi partecipazione del privato sarebbe stata ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Nel caso in cui la P.A. abbia espletato una gara pubblica e, prima della stipula del contratto, abbia legittimamente revocato in autotutela gli atti della gara stessa, per carenza di risorse finanziarie, può sussistere una responsabilità di tipo precontrattuale dell’Amministrazione stessa, ove risulti che il comportamento tenuto dalla stazione appaltante sia in contrasto con le regole di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1337 c.c., e se tale comportamento sia stato idoneo ad ingenerare un danno del quale può essere chiesto il ristoro.
Non si può ravvisare la colpa della P.A., necessaria anche per la configurabilità di una responsabilità precontrattuale, nel caso in cui la revoca della gara sia stata disposta per la diminuzione delle risorse finanziarie dell’Ente appaltante (nella specie si trattava dell’Anas) che è sopravvenuta a seguito di una legge finanziaria e l’Ente appaltante stesso, non appena avuta notizia dell’approvazione di tale legge, abbia immediatamente disposto la sospensione della stipula dei contratti, atteso che in tal caso la ditta aggiudicataria non ha potuto nutrire alcun affidamento.
Il danno per la responsabilità precontrattuale è limitato al c.d. interesse negativo: spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e non della partecipazione alla gara che hanno subito che gli altri partecipanti e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali, nel periodo tra l’aggiudicazione e la revoca, mentre non è risarcibile il mancato utile relativo alla specifica gara d'appalto revocata, spettando questa solo nel caso di revoca illegittima.
Nel caso in cui la P.A. abbia legittimamente revocato in autotutela l'aggiudicazione di una gara di appalto, per carenza di risorse finanziarie,  non può essere accolta la domanda della ditta risultata aggiudicataria, diretta a conseguire l’indennità ex art.21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove tale domanda non sia stata tempestivamente ed espressamente avanzata in s.g., e comunque la revoca sia intervenuta prima della stipula del contratto; infatti, detta indennità è dovuta quando il provvedimento di autotutela incida su rapporti negoziali perfezionati, e non quando il provvedimento di revoca si verifichi prima della stipula del contratto.

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