Assegnazione della casa coniugale solo in presenza di figli, minorenni o maggiorenni, non economicamente autosufficienti, conviventi con i coniugi. Tribunale di Bari, sezione prima civile, sent. n. 328/2009.

Il previgente art.155 c.c., nel testo vigente sino all’entrata in vigore della L. 8.02.2006 n. 54 e il vigente art. 155 quater c.c., in tema di separazione, come la L. n. 898/1970 art. 6, subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento.

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale dipende unicamente dal comportamento non conforme di uno o di entrambi i coniugi cioè che esiste un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. In caso contrario verrà pronunciata la separazione senza addebito.

La ratio legis dell’affido condiviso non è quella di evitare la conflittualità tra i coniugi ma di evitare che essa si ripercuota in modo negativo sulle decisioni più importanti che riguardano i minori.

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