Termine per la conclusione del procedimento e motivazione del provvedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte. CONS. STATO - SEZIONE V - Sentenza 5 febbraio 2009 n. 599.
I termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge. In particolare, il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della l. 241 del 1990 è da ritenere sollecitatorio e non perentorio; onde la sua mancata osservanza non può dare luogo alla illegittimità del provvedimento finale, nè esaurisce il potere dell’Amministrazione di provvedere. 2. La motivazione del provvedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte deve ritenersi insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dall’ agente, senza che occorra una comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato). Infatti il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri agenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. Pertanto, nell’adozione di atti di recupero di somme indebitamente corrisposte, l’Amministrazione non è tenuta a fornire un diffuso discorso giustificativo, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore. 3. Conformemente alla ratio dell’istituto dell’incentivazione, che - mirando a conseguire l’efficienza dei servizi e ad elevare il livello di produttività - mal tollererebbe una distribuzione “a pioggia” di emolumenti, non è legittima l’elargizione dell’erogazione in modo indistinto e sulla base della sola presenza in servizio del personale. D'altronde, l'art. 30 del d.P.R. n. 347 del 1983 stabilisce che i compensi incentivanti in favore degli impiegati siano erogati sulla base della preventiva formulazione di specifici programmi di attività delle singole unità organiche e della successiva attività di valutazione del risultato globale realizzato da ciascuna di esse, nonché dell’apporto individuale di ogni impiegato al raggiungimento del risultato stesso; e l’art. 8 del d.P.R. n. 333 del 1990 esclude expressis verbis la possibilità di erogazione generalizzata dei compensi incentivanti collegata solo alla presenza, ribadendo anzi la necessità di correlare la misura degli incentivi ad una valutazione delle singole prestazioni da effettuare (in mancanza di specifici parametri) tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai progetti-obiettivo predisposti.
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