- Sì al riconoscimento dell’Ente Fiera quale organismo di diritto pubblico- Tar Puglia, Sezione Prima, Sentenza n. 399/2009.

Ai fini della configurabilità dell’Ente Fiera quale organismo di diritto pubblico, è necessario che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario da enti di diritto pubblico e che la sua gestione sia soggetta a controllo da parte di questi ultimi.
Gli Organi di amministrazione (Presidente, Consiglio generale, Consiglio di amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti) devono essere designati da ciascun ente fondatore.
Quanto al patrimonio, le eventuali perdite devono essere ripianate dagli apporti pubblici degli enti fondatori.
Quanto al fine teleologico, l’Ente Fiera deve perseguire esigenze di carattere generale non aventi carattere industriale o commerciale, svolgendo attività di promozione dello sviluppo economico, dei rapporti internazionali e degli scambi commerciali. Non rileva, in tale contesto, che agisca o meno, secondo una logica imprenditoriale o economica.

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