Momento consumativo del furto ed applicabilità delle circostanze aggrravanti ex art. 59 c.p. .Cassazione Penale, Sezione IV, – sentenza del 3 ottobre 2007, n. 36167.
1. Il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell'agente. Pertanto sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva.
2. Ai sensi dell'art.59 c.p. le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. L'aver divelto una delle finestre di cui l'edificio era dotato e l'aver agito nottetempo costituiscono circostanze aggravanti ex art. 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p. di natura oggettiva e di immediata percezione, la prima addirittura posta in essere direttamente dall'imputato.
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