In corso di causa il sopravvenire di un provvedimento favorevole al ricorrente non sempre fa cessare la materia del contendere. Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 5 marzo 2009 n. 1316.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata soltanto quando la pretesa del ricorrente trovi piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo.
A differenza della sopravvenuta carenza di interesse che incide su un mero presupposto processuale (l’interesse alla definizione del giudizio) e conduce ad una pronuncia di rito, la cessazione della materia del contendere consiste nell’obiettivo venir meno della lite sicché incide sull’oggetto del giudizio, eliminandolo, e conduce ad una decisione di merito.

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