“Conviene sempre dire la verità…solo la verità, nient’altro che la verità….”. Cass. penale Sezioni unite, 27 novembre 2008, 16 febbraio 2009, n. 6591.

La falsità della “dichiarazione sostitutiva”, rapportata al modello dell'art. 483 CP, viene inglobata all'interno di una previsione normativa complessa, se non altro per il suo tenore letterale che va collegato al contenuto dell'istanza, pena la inammissibilità.
L'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste anche se le alterazioni od omissioni di fatti veri, risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio.
Il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio.

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