La revoca di un assessore comunale, ai sensi dell’art. 46 ult. co. T.U.E.L., non è atto politico: è sindacabile giurisdizionalmente e deve essere congruamente motivata. Tar Calabria, Catanzaro - sentenza 17 febbraio 2009 n. 154.
La revoca di un assessore da parte del sindaco o del presidente della provincia ai sensi dell’art. 46 T.U.E.L. non è un atto politico perché “atti politici” sono esclusivamente quelli che la Costituzione riferisce ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti.
Si è pertanto in presenza di un provvedimento amministrativo non libero nella scelta dei fini, in quanto sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco o del presidente della provincia e sottoposto alla valutazione del consiglio ai sensi dell’art. 46 ultimo comma T.U.E.L..
Seppure la natura fiduciaria del rapporto esistente tra sindaco o presidente della provincia ed assessore e l’ampiezza dei fini che caratterizza l’azione amministrativa della giunta giustifichino in capo ai primi un ampio potere discrezionale, questo non deve debordare in arbitrio decisionale ed il provvedimento di revoca non può essere motivato con generico riferimento alle “mutate esigenze programmatiche”.
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