Si configura anche l’obbligo di risarcire i danni morali quando l’ex fa mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore. Cassazione Penale, Sezioni Sesta, sentenza 19 febbraio 2009, n. 6575.

Ove il coniuge non corrisponda l’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione e divorzio, facendo così versare in stato di bisogno il figlio minore, è responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella fattispecie di cui al n. 2 del secondo comma dell’art. 570 c.p. e ciò anche se dei versamenti di denaro vengano effettuati coattivamente dopo una sentenza emessa a conclusione di azioni esecutive promosse dalla ex coniuge.
Si deve poi risarcire il danno morale quando la mancanza di ottemperare ai propri doveri di assistenza morale e materiale nei confronti dei propri familiari, abbia comportato alla persona offesa sofferenze fisiche e psicologiche.

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