Il reato di bancarotta fraudolenta societaria può essere commesso anche dall’amministratore di fatto della società. Cass. Pen., Sez. V – sentenza 18 febraio 2009 n. 7044.
Nei reati di bancarotta societaria soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto, come nella specie, le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto. La circostanza che una persona sia il factotum della società e che tutte le bolle di consegna o trasporto fossero firmate dallo stesso senza che avesse alcun incarico ufficiale, dimostra che egli si sia occupato in via esclusiva e di mero fatto della gestione e della commercializzazione dei beni.
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