Procedura di affidamento: la P.A. che ritira implicitamente l’aggiudicazione provvisoria, perché eccessivamente onerosa, non comunica e non paga! Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 febbraio 2009, n. 526.

Il diniego implicito dell’aggiudicazione definitiva di un contratto è legittimo quando il prezzo indicato nell’offerta, provvisoriamente, aggiudicataria risulta oneroso rispetto ai valori di mercato; ciò vale ancor più se l’Amministrazione non dispone di risorse finanziarie sufficienti. Quest’ultima circostanza, infatti, di per sé giustifica il diniego in applicazione dei principi fondamentali del corretto svolgimento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., e dell’adeguata copertura finanziaria di ogni provvedimento comportante una spesa ex art. 81 Cost. Inoltre, considerata la natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione, che non l’ha approvata, non è obbligata a comunicare l’avvio del procedimento (di annullamento in senso lato) agli interessati sulla base dell’art. 7 della Legge n. 241/90, poiché si tratta del ritiro di un atto collocato all’interno di un procedimento già avviato con l’indizione della gara. Per la stessa ragione, tale ritiro, sia pur implicito, perché, di fatto, conseguente all’indizione di una nuova gara, non  fa insorgere in capo all’Amministrazione l’obbligo di corrispondere un indennizzo ai sensi dell’art. 21–quinquies della Legge n. 241/90. Tale disposizione, invece, per l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio dell’Amministrazione richiede che la revoca in autotutela coinvolga un “provvedimento amministrativo ad efficacia durevole”.   

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