Il Giudice non può sostituirsi all'aministrazione nella valutazione della prova psico-attitudinale effettuata dal candidato. Consiglio di Stato, – Sezione IV, – decisione del 25 settembre 2007, n. 4961.
La legittimità delle valutazioni condotte dalle Commissioni sanitarie competenti, deve essere riferita al momento delle verifica di inidoneità e non può essere inficiato da fattori che possono intervenire successivamente a modificare lo stato psico-fisico dell’allievo. E' noto peraltro che, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni a contenuto tecnico specialistico consente il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall’Amministrazione, non già la loro sostituzione con un diverso giudizio tecnico formulato per il tramite del consulente verificatore.
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