Violenza sessuale di gruppo. La Cassazione condanna duramente anche il “palo”. Cassazione Penale, Sezione Seconda, sentenza 19 febbraio 2009, n.7336.
È incriminabile per violenza sessuale di gruppo anche colui che, con la propria condotta, pur non ponendo in essere l’atto tipico di tale fattispecie, agevoli la consumazione di atti sessuali in sua presenza, ricoprendo unicamente il ruolo di “palo”, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di specie, è sufficiente che la violenza o minaccia provenga da uno solo degli agenti.
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