Risolto il contrasto sui termini per l’impugnazione della ordinanza anticipatoria ex art 186 quater c.p.c., nel caso di rinuncia alla sentenza relativa al –non- danno esistenziale: Corte di Cassazione, Sezioni Unite – sentenza 14 gennaio 2009, n. 557.
“Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto tra Sezioni circa il termine per impugnare l’ordinanza ex art 186 quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno statuito che in tema di impugnazione della stessa, l’adempimento, da parte del soggetto intimato, con i susseguenti oneri di notifica e di deposito della rinunzia medesima, implica che l’ordinanza stessa acquisti, dal momento del suo deposito, efficacia propria di una sentenza pubblicata. Per ciò stesso soggetta a rituale impugnazione. Ne consegue che, perché trovi applicazione il regime di cui all’art 327 c.p.c. con decorrenza del termine lungo, id est annuale, è necessario effettuare una nuova notifica dell’ordinanza, con l’attestazione del deposito in cancelleria della notificata rinuncia all’emanazione della sentenza de qua.“
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