Gli obblighi di intervento del datore di lavoro in tema di normativa antinfortunistica, Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza del 28 gennaio 2009 n. 4123.

E’ ormai principio consolidato che il datore di lavoro è il primo e il principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza, sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica; inoltre, anche a non voler considerare gli obblighi specifici posti a carico del datore dal Dlgs, la norma di chiusura è quella fissata dal 2087 c.c., che integra la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi garante dell’incolumità del lavoratore.
Pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro, allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelto di carattere generale della politica aziendale, ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza .

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