ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO: “E' DIRITTO VIVENTE” LA SUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO”. Corte Costituzionale – Sentenza 30 gennaio 2009 n. 20.

La valutazione dell'elaborato in sede d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense non necessita più della motivazione. La Corte Costituzionale, in plurime decisioni, aveva  sino ad oggi escluso la tesi dell'insussistenza della motivazione, in quanto riteneva necessario che il voto alfanumerico fosse accompagnato da una motivazione esaustiva, soprattutto nel caso di esito negativo per il candidato.
Con la pronuncia in descrivendo si vuole evidenziare l'evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, la quale aderisce al consolidato orientamento seguito sino ad oggi dal Consiglio di Stato secondo cui in sede di correzione degli elaborati è sufficiente il solo voto numerico in quanto rappresenta una valida motivazione anche in caso di inidoneità del candidato, ragion per cui la Corte prende atto della circostanza che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio “diritto vivente”.

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