La nullità dell’atto amministrativo – T.A.R. Lazio, Roma, sez. II - sentenza 9 febbraio 2009 n. 1337.
La qualità di controinteressato all’annullamento di un provvedimento amministrativo va accertata con riferimento alla data di emanazione del provvedimento stesso, a nulla rilevando le situazioni sopravvenute e salva la facoltà dei c.d. controinteressati successivi di intervenire in giudizio o di appellare la sentenza sfavorevole.
Non rivestono la posizione di controinteressati in senso tecnico i soggetti che rinvengono la loro posizione di vantaggio non direttamente dall’atto impugnato, bensì da atti successivi e conseguenti che restano automaticamente travolti dall’annullamento del primo.
La sanzione della nullità del provvedimento, prima prevista solo con riferimento ad ipotesi peculiari, è in atto regolata dall’art. 21-septies, l. 241/1990, che prevede che il provvedimento amministrativo è nullo quando: a) manchi degli elementi essenziali; b) sia viziato da difetto assoluto di attribuzione; c) sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato; d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge. In tale sistema, la nullità costituisce una forma speciale di invalidità, che si ha nei soli casi in cui essa sia specificamente sancita dalla legge, mentre l’annullabilità del provvedimento costituisce la regola generale di invalidità del provvedimento, a differenza di quanto avviene nel diritto civile, nel quale la regola generale è quella della nullità.
E’ da escludere che l’art. 75 del d.lgs. n. 163/06 (il quale elenca gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, d.lgs. n. 385/93 tra i soggetti potenzialmente idonei a prestare garanzie a favore dell’amministrazione), determini un’automatica integrazione del bando di gara; tale previsione normativa ha, invero, un carattere abilitativo generale ed astratto, nonché attinente ad un diverso contesto normativo, e risulta del tutto inidonea a esplicare autonomamente, ove cioè non fatta propria dalle regole di gara, effetti nel conseguente procedimento.
Nei riguardi del regolamento di gara non risulta applicabile il principio dell’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge, in quanto quest’ultima è giustificata solo dall’esigenza, inconfigurabile nella fase procedimentale di scelta del contraente della P.A., di prevedere un meccanismo che garantisca l’applicazione ai contratti già stipulati delle norme inderogabili che impongono il contenuto delle obbligazioni e dei diritti nascenti dall’accordo e la contestuale conservazione della validità e dell’efficacia di quest’ultimo.
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