La comunicazione, ai partecipanti ad un concorso pubblico, delle modifiche del bando: pubblicazione all’ Albo Pretorio comunale delle modifiche o notifica ad ogni interessato? Consiglio di Stato, sez. V – sentenza del 5 febbraio 2009 n. 638.

Il Consiglio di Stato, annullando la sentenza di primo grado, ha ritenuto non sussistente l’obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare a tutti gli interessati, che avevano già presentato domanda di partecipazione ad un concorso, le modifiche apportate al bando. Nella specie con la modifica era stata introdotta una seconda prova di esame. Il consesso ha ritenuto sufficiente a costituire gli effetti della conoscenza legale sulle  modifiche,  la sola pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, in ossequio alla circostanza che  non esiste prescrizione legislativa che imponga l’uso di particolari  forme di pubblicizzazione dei  bandi di concorso. In effetti il Decreto Legislativo 162/2001 – articolo 35 comma terzo – si limita a richiamare la necessità che l’ente si ispiri al criterio dell’adeguata pubblicità della selezione del personale. La specificazione del criterio, e quindi l’indicazione delle forme, è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione che avrà cura di precisarle  nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei  servizi e – ad esse – di attenersi.    

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