Il cappellano del carcere che richiede ai detenuti prestazioni di natura sessuale è reo del delitto di concussione. Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza 2 gennaio 2009, n. 12.

Nonostante non sia inquadrabile nella figura del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, il cappellano di un istituto penitenziario esercita comunque un “servizio pubblico”. In tal modo, può essere condannato per il reato proprio di concussione, previsto e punito dall’art. 317 c.p., allorché i detenuti, nella prospettiva che questi possa incidere sulla loro posizione, gli dispensino prestazioni di natura sessuale.

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