Esame di abilitazione alla professione forense: sufficienza del voto numerico o necessità di motivazione della prova scritta? Corte Costituzionale – sentenza 30 gennaio 2009, n. 20.
La Corte Costituzionale con la pronuncia n.20/2009, discostandosi da precedenti decisioni, ha dichiarato essere divenuto vero e proprio "diritto vivente", il principio dell'insussistenza, nell'ambito dell’ordinamento giuridico vigente, dell’ obbligo di motivazione delle valutazioni espresse in termini alfanumerici degli elaborati realizzati nell’ambito delle procedure concorsuali ed abilitative (quale quella per l’abilitazione all’esercizio della professione forense) e, in particolare, della idoneità di siffatti punteggi a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di reiezione dei candidati. L’orientamento giurisprudenziale minoritario - nel senso, invece, dell'obbligo di motivazione della valutazione meramente numerica -, seppur adottata "in alcune isolate pronunce", è stata ritenuta "priva di ogni concreta possibilità di definitiva affermazione giurisprudenziale". La Consulta, quindi, all’esito delle sue considerazioni, pur ritenendo ammissibile la questione sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, evidenzia come l’omessa previsione dell’obbligo di motivazione del voto verbalizzato in termini alfanumerici sia del tutto irrilevante dal punto di vista “processuale” venendo ad investire il piano meramente sostanziale. Per tale via, quindi, il Supremo Consesso è giunta a ritenere non fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata.
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