L’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale del notaio costituisce, sempre, un debito di valore. Cass. Civ., Sez. III – sentenza 20 gennaio 2009 n.1335.

L’obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. Per esse, quindi, deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore dimostri ed alleghi il maggior danno subito ai sensi dell’art. 1224, 2° co, c.c.
Anche nel caso di inadempimento da parte del notaio di uno specifico obbligo di fare di una più ampia vicenda contrattuale, l’obbligazione risarcitoria è sempre debito di valore sebbene si tratti di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti da un contratto che comporta l’esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano specifico contenuto ed autonoma valenza attinenti ad un diverso facere ed a cosa diversa dal denaro.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso