Sulla responsabilità extracontrattuale della p.a.. TarLombardia,- Milano, Sez. III- sentenza 22 gennaio 2009 n. 187.

L’azione in materia di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione connessa all’espletamento di procedure volte all’affidamento di un appalto di fornitura, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Secondo un’opinione ormai pacifica, la rimozione dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto di un contratto stipulato dalla p.a. determina il venir meno dell’efficacia di quest’ultimo.  Trovano quindi applicazione gli artt.1337 e 1338 c.c.: il primo stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede; il secondo obbliga la parte che conoscendo, o dovendo conoscere, l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte a risarcire i danni da questa subiti per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

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