La domanda di ingiunzione si considera pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso. Cassazione Civile, Sezioni unite, ordinanza del 1 ottobre 2007, n. 20596.
1. La continenza ricorre non solo quando due cause sono caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause stesse sussiste un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui siano prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae pretendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo come nel caso in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni.
2. Nel confronto fra una domanda di condanna introdotta con un ricorso per decreto ingiuntivo e una contrapposta domanda di accertamento negativo del credito introdotta con citazione, quando la parte nei cui confronti è stato chiesto decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, il terzo comma dell'art. 643, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso e ciò anche in ossequio alla funzione fondamentale della notifica del ricorso e del decreto che consiste nel provocare il contradditorio
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.