Lo strano caso della riparazione per ingiusta detenzione nell’ipotesi di prescrizione del reato.Le Sezioni Unite riconoscono il diritto all’equo indennizzo. Corte di Cassazione – SS. UU. Penali – sentenza 30 ottobre 2008 - 29 gennaio 2009, n. 4187.

Le Sezioni Unite Penali, discostandosi da un consolidato orientamento giurisprudenziale presente in materia di riparazione per ingiusta detenzione, nella sentenza in esame hanno affermato il principio di diritto in virtù del quale:”la riparazione per ingiusta detenzione spetta in caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia successivamente fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione”. La pronuncia in esame giunge all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2008 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.314 c.p.p. nella parte in cui nell’ipotesi di detenzione cautelare subita, il diritto all’equa riparazione deve essere in ogni caso subordinato al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Le Sezioni unite, si pongono sulla scia della sentenza del Giudice delle leggi, fornendo, altresì, delle direttive al giudice di rinvio, sia sul piano generale della valutazione della sussistenza di cause di esclusione del diritto alla riparazione per dolo o colpa grave, sia su quello del quantum debeatur facendo leva sul potere discrezionale dei singoli giudici di merito.

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