I risultati delle intercettazioni illegali, non possono essere usati nel giudizio di equa riparazione per ingiusta detenzione. Cassazione - Sezioni unite penali - sentenza 30 ottobre 2008 - 13 gennaio 2009, n. 1153.

L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.
Deve escludersi che atti di indagine inutilizzabili ex art. 191 comma I cpp., quali indizi per giustificare una misura di cautela personale, perché acquisiti in violazione dell'art. 414 cpp, possano servire per trarre elementi da cui dedurre l'esistenza di condotte dolose o gravemente colpose causative della custodia cautelare subita e, come tali, ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione
A norma dell'art. 314 cpp., il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione, devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano “dato causa” o abbiano “concorso a darvi causa” all'instaurazione dello stato privativo della libertà, si pone come ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della libertà personale.
In questa prospettiva, va ricordato che l'art. 271 cpp sancisce il “divieto di utilizzazione” dei risultati delle intercettazioni “qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3.

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