La responsabilità per pubblicità ingannevole ovvero il fascino senza tempo del danno esistenziale . Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza del 15 gennaio 2009 n. 794.
E’ possibile risarcire il danno “esistenziale” dovuto al peggioramento della qualità della vita conseguente allo stress ad al turbamento per il rischio del verificarsi di gravi malattie . Più in particolare , è ingannevole l’ apposizione della dicitura “light” su di un pacchetto di sigarette , perché espressione atta a prospettare come meno nocivo il prodotto commercializzato , da qui la risarcibilità del danno patrimoniale (restituzione del prezzo pagato per l’ acquisto dei pacchetti di sigarette) e non patrimoniale (sotto forma di danno alla salute o danno esistenziale) , facendo valere come elemento costitutivo dell’ illecito la pubblicità ingannevole . L’ apposizione sulla confezione del segno descrittivo “light” è di per sé fatto produttivo di danno ingiusto , indipendentemente dall’ esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l’ espressione usata . Ciò non toglie che il consumatore che agisca ex art. 2043 c.c. non debba assolvere all’ onere probatorio su di esso garavante in base all’ ordinario canone di cui all’ art. 2697 c.c. , dimostrando non solo l’ ingannevolezza del messaggio , ma anche l’ esistenza del danno , il nesso di causalità tra pubblicità e danno , nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso il messaggio . La controversia rientra , ovviamente , nella giurisdizione del G.O. , laddove quella del G.A. viene in causa solo ove si intenda conseguire l’ inibitotia di atti pubblicitari assentiti con provvedimento amministrativo .
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