Ribadito il divieto di partecipazione per le società pubbliche o miste di operare con soggetti diversi dagli enti locali costituenti o partecipanti. Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 16 gennaio 2009 n. 215.

La norma di cui all’art  13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e dì assicurare la parità degli operatori impone ad alcune società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, vietando inoltre alle medesime società di svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, sia in affidamento diretto sia con gara, vietando loro inoltre di partecipare ad altre società o enti.
E’ legittima l’ammissione in gara di una riunione temporanea d’imprese che, ai fini di comprovare il requisito della capacità economico-finanziaria, abbia prodotto bilanci dai quali risulta il raggiungimento del fatturato minimo richiesto con riferimento all'intero raggruppamento, e non da ogni singolo associato, a nulla rilevando che il bando faceva riferimento, per detto requisito, a "ciascun concorrente", in quanto il concorrente è il soggetto che presenta l'offerta, e può essere un imprenditore singolo o più imprenditori associati. In quest'ultimo caso, l’onere di cui si tratta incombe sul raggruppamento.

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