Il diritto di accesso agli atti è prevalente sul diritto alla riservatezza da parte dei terzi. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza del 28 settembre 2007.
L'stanza di acceso agli atti formulata per conoscere il contenuto di atti necessari per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante deve in linea di principio trovare sempre accoglimento, limitatamente agli atti necessari alla difesa di quell'interesse, anche in presenza di contestuali interessi alla riservatezza da parti dei terzi. Cionondimeno, non potendo il diritto alla privacy essere sacrificato se non a titolo di extrema ratio occorre che il principio venga applicato cum grano salis, attraverso la ricerca e l’identificazione di un punto di equilibrio che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tenga conto della necessità di assicurare la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante, di cui è titolare il soggetto che esercita il diritto di accesso, nonché di salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati, che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
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