La denuncia di inizio attività deve sottintendere il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Tar Campania - Napoli, Sez. IV - sentenza 12 gennaio 2009 n. 68.
Il privato che si determina a presentare la D.I.A., ex art. 22 DPR 380/2001, è tenuto a conoscere tale norma ed obbligato al rispetto di essa, giacchè anche gli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività, per espresso dettato del cit. art.22, devono essere "conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente". In particolare, la denunzia di inizio attività costituisce autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell'intervento- sul quale la p.a. svolge un'eventuale attività di controllo che è prodromica e funzionale al formarsi del titolo legittimante l'inizio dei lavori (come dimostra la circostanza che la Dia deve essere accompagnata dall’ asseverazione circa la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e la loro non contrarietà con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti).
Il provvedimento con il quale l'Amministrazione rigetta la denuncia di inizio attività di cui agli art. 22 e 23 t.u. n. 380 del 2001, non deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990: ciò sia per il carattere non tassativo dell'elenco delle eccezioni contenuto nell'ultimo periodo del medesimo art. 10 bis, sia perché le norme contenute nel capo III, l. n. 241 del 1990 devono ritenersi recessive rispetto a quelle contenute in altre leggi, regolanti specifici settori, che prevedono per i destinatari del provvedimento finale una tutela specifica maggiore in chiave partecipativa.
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