Sussiste il diritto dell’ammalato a rifiutare le cure? Tar Lombardia, Milano, Sez. III - sentenza 26 gennaio 2009 n. 214.

Il principio costituzionale del "consenso informato" (art. 32 Cost.), sta alla base del rapporto medico - paziente e costituisce norma di legittimazione del trattamento sanitario. Ad esso è correlata non solo la facoltà del paziente di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Il rifiuto delle terapie mediche, anche quando conduca alla more, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segue il suo corso naturale.
Posto che l’esigenza di tutelare dei valori di libertà e dignità della persona sono realizzabili anche dall’incapace, avvalendosi degli strumenti posti a suo presidio (art. 357 c.c., ss art. 424 c.c.), deve ritenersi che all’individuo che, prima di cadere irreversibilmente nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità dell’idea di un corpo destinato , grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale. L’alimentazione e l’idratazione artificiali con sondino nasogastrico integrano prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche. Esse, quindi, costituiscono un trattamento sanitario, le cui sospensione non configura un’ipotesi di eutanasia omissiva, ma può essere legittimamente richiesta nell’interesse dell’incapace.

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