Revoca della confessione - Corte di Cassazione, sez. III civile - ordinanza 14 gennaio 2009, n.603.
1. In tema di revoca della confessione ai sensi dell'art. 2732 c.c., l'ordinamento non prevede un'azione autonoma, ma abilita il confitente a far valere la revoca o come fatto costitutivo del diritto riguardo al quale il fatto oggetto della dichiarazione confessoria assumeva carattere sfavorevole nel giudizio volto a far valere il diritto stesso o come fatto integratore di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto che in giudizio sia stato fatto valere nei suoi confronti.
2. Qualora la parte che abbia agito a tutela di un suo diritto si sia vista eccepire dalla parte convenuta l'esistenza di una dichiarazione confessoria di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo di quel diritto ed abbia successivamente iniziato un nuovo giudizio chiedendo in esso accertarsi la sussistenza della revoca della dichiarazione confessoria, la relazione fra i due giudizi è di continenza del secondo nel primo, in quanto l'oggetto del secondo giudizio non è il diritto processuale all'accertamento della revoca della confessione, bensì sempre il diritto fatto valere nel primo giudizio.
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