Il Tar individua gli indici del collegamento negoziale.Tar Campania - Napoli, Sez. VIII - sentenza 14 gennaio 2009 n. 99.
Il disposto di cui all’art 34 comma 2 d.lg.s n. 163 /2006 nel riprodurre la previsione già contenuta nel comma 1-bis dell'art. 10 della legge n. 109 del 1994, che sanciva unicamente il divieto di partecipazione a una stessa gara di imprese che si trovassero in situazione di "controllo" ai sensi dell'art. 2359 c.c., ne ha ampliato decisamente la portata, includendo anche la diversa ipotesi di collegamento, disciplinata dal comma 3 dell’ art. 2359, riscontrabile ove una società eserciti su un'altra "un'influenza notevole". La norma in esame mira a tutelare il libero confronto tra le offerte, nonché i principi di correttezza e trasparenza della gara che risultano pregiudicati dalla presentazione di offerte che, seppure provenienti da imprese diverse, siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi. Se le imprese partecipanti ad una gara non si trovano in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza, per effetto di accordi interni alle concorrenti, è inevitabile che si verifichi una distorsione nella regolarità della procedura di affidamento.
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