Esclusa la risarcibilità del danno biologico iure succesionis ove la morte del dante causa sia contestuale all'azione dannosa. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 28 agosto 2007, n. 18163.
Il bene "salute" ed il bene "vita" costituiscono beni distinti e tutelati in forma distinta. Mentre infatti il primo ammette una forma di tutela risarcitoria, il secondo no, in quanto, essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere. Ne consegue che, in caso di morte di un individuo causata dall'altrui atto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa, nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento “jure successionis” del danno biologico sofferto dal loro dante causa, in quanto questi non ha mai subito alcun "danno biologico" rigorosamente inteso.
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