La mancata tempestiva determinazione delle tariffe da parte della P.A, legittima l’azione di risarcimento dei danni da parte del concessionario. Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 12 gennaio 2009 n. 65.
Il mancato esercizio del potere, entro il termine previsto dalla legge procedimentale di volta in volta in rilievo, o da essa desumibile non può qualificarsi alla stregua di un mero "comportamento" omissivo, disciplinato e reso rilevante, cioè, dalle norme di diritto comune che sanzionano la colpevole inerzia di chi sia obbligato ad attivarsi, (anche in base a regole di origine negoziale).
Nelle ipotesi di mancato esercizio di un potere autoritativo, ed in quella in essa contenuta di omissione compiuta rispetto al termine procedimentale di emanazione dell’atto, cioè di ritardo nella sua adozione, si configura la rilevanza procedimentale specifica ed oggettiva del ritardo medesimo, alla stregua appunto di regole di azione che hanno, nella loro formulazione, una "causa" direttamente pubblicistica che sottrae l’amministrazione alla regole di diritto comune e la colloca sul piano delle determinazioni (negative) di tipo autoritativo.
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