Il danno da ritardo è sempre collegato al riconoscimento della spettanza del bene della vita. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II - sentenza 14 gennaio 2009 n. 7.
I comportamenti, ingeneranti l’affidamento, per porsi quali fatti generatori di responsabilità precontrattuale, devono risultare contrastanti con le regole di correttezza e di buona fede di cui all’art. 1337 c.c., laddove, il contrasto sussisterebbe nella mancanza di ogni vigilanza e coordinamento sugli impegni economici che l’amministrazione veniva assumendo quando la procedura di evidenza pubblica risultava già avviata e addirittura pervenuta all’aggiudicazione al punto che si rendeva "inevitabile la rimozione di tutti gli atti della fase pubblicistica compresa l’aggiudicazione.
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