Ultime novità giurisprudenziali in tema di ripartizione della responsabilità e di liquidazione dei danni per i sinistri provocati da “fauna selvatica”. Giudice di Pace di Cuneo 27 ottobre 2008 e Cassazione civile, Sez. III -21 novembre 2008 n. 27673.

Giudice di Pace di Cuneo 27 ottobre:

1) Tutti i casi relativi ai danni provocati da animali selvatici sono sussumibili sotto l’art. 2051 cc. Esso è l’estrinsecazione di una speciale ipotesi rispetto alla casistica generale prevista dall’art. 2043 c.c. Ergo, in forza del principio di specialità (legge speciale deroga la generale) dovrà essere applicato a tutte queste fattispecie.
2) La fauna selvatica appartiene al demanio pubblico, perciò le competenti pubbliche amministrazioni (Regioni, Province o Comuni), su cui gravano la custodia delle strade ex art. 2052 cc e l’onere di garanzia, dovranno obbligatoriamente predisporre, per il principio del nemine laedere, un’adeguata segnaletica che avverta dei pericoli scaturenti dalla presenza in zona di queste bestie e connessi al loro eventuale attraversamento.

Cassazione civile, Sez. III -21 novembre 2008 n. 27673:

3)  In base al principio dell’onere della prova spetta al danneggiato “dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorita' preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo”  sì da escludere i requisiti della forza maggiore e/o del caso fortuito.
4) "La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale” così che la responsabilità del sinistro provocato da questi animali bradi è ascrivibile al soggetto che esercita il potere di controllo e di custodia su di essi e sui luoghi in cui si è verificato l’evento lesivo dei diritti altrui.
5) E’ istituito uno speciale fondo di garanzia per risarcire le vittime dei sinistri causati da animali selvatici ed il relativo credito si prescrive in cinque anni, anziché nel termine ordinario decennale previsto dalla legge.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso