Fondo patrimoniale: in assenza dell’annotazione sull'atto di matrimonio non è opponibile ai terzi. Cassazione - Sezione terza - sentenza 4 luglio - 8 ottobre 2008, n. 24798

La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali. Di conseguenza, è sottoposta alle disposizioni previste dal codice civile per le forme di tali accordi, inclusa quella che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio.     

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