Il Medico in “pronta reperibilità” che non ravvisando l’urgenza di intervenire non ritorna in ospedale commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio? Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 30 dicembre 2008, n. 48379.

Commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 328 comma 1 c.p., il medico chirurgo in servizio di “seconda reperibilità” che, pur non ravvisando, dal quadro clinico del paziente, già sottoposto a visita, un necessario e urgente intervento chirurgico, indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio che, per ragioni di sanità, doveva essere compiuto senza ritardo.
 

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