Contratto autonomo di garanzia e fideiussione: Cassazione, sez. III civile - sentenza 12 dicembre 2008, n.29215.
La clausola di pagamento per effetto della sola richiesta rivolta dal creditore al soggetto che ha prestato la garanzia autonoma comporta che, una volta formulata detta richiesta (fondata, come nel caso di specie, sul dedotto inadempimento dell'obbligato principale), non debba essere previamente accertato tale inadempimento. Questo attiene, infatti, al rapporto principale e la citata clausola contiene una rinuncia del garante a sollevare le eccezioni che traggono la loro origine dal rapporto principale. Come è stato già precisato da questa Corte (v. Cass. 6 aprile 1998 n.3552), al garante autonomo è consentito opporre - delle eccezioni spettanti al debitore principale - soltanto “l’exceptio doli” del creditore, nel caso in cui la richiesta di pagamento immediato risulti "prima facie" abusiva o fraudolenta.
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